Sab. Lug 27th, 2024

La tassazione al 26% della cedolare secca è valida solo per la locazione del secondo immobile in poi. La prima o unica abitazione affittata continua a essere tassata al 21%

Redazione (fonte Agenzia delle Entrate)

Con la circolare n. 10/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate ha emesso istruzioni per gli uffici riguardo alle modifiche introdotte sulle locazioni brevi dalla Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213).

La normativa riguarda anche gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di locazioni, che dovranno operare una ritenuta del 21% a titolo d’acconto al momento del pagamento al locatore, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario.

La circolare spiega anche come la Legge di Bilancio 2024 allinei la legislazione nazionale alla sentenza sulla fiscalità degli intermediari non residenti emanata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea il 22 dicembre 2022. Per quanto riguarda la cedolare secca e gli affitti brevi, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sarà del 26% dal secondo immobile in poi.

Tuttavia, i proprietari che locano diverse unità possono scegliere un’unità per fruire dell’aliquota ridotta del 21% per ogni periodo d’imposta, da specificare nella dichiarazione dei redditi.

Questa nuova aliquota del 26% si applica ai redditi di locazione a partire dal 1° gennaio 2024. Gli intermediari, inclusi i gestori di portali telematici, devono operare una ritenuta del 21% a titolo d’acconto sugli importi dei canoni, indipendentemente dal regime fiscale del beneficiario.

Spetta al locatore calcolare l’imposta dovuta, scomputare le ritenute e pagare eventuali saldi entro i termini previsti. Per quanto riguarda gli intermediari non residenti, le linee guida variano a seconda della loro situazione, con la necessità per alcuni di nominare un rappresentante fiscale in Italia.

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