Sab. Lug 27th, 2024

L’Inps, in linea con una consolidata giurisprudenza, ha stabilito tramite il messaggio Hermes n. 3347 del 26/09/2023 che l’indennità di accompagnamento debba essere erogata alla persona con disabilità anche se essa è ricoverata in una struttura ospedaliera, sia essa pubblica o convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, per un periodo superiore a 29 giorni, a condizione che la struttura ospedaliera non fornisca un’assistenza completa

Redazione (fonte INPS)

In particolare, l’indennità di accompagnamento rimarrà in vigore quando è necessaria la costante presenza di un familiare o di un infermiere privato per assistere nelle attività quotidiane della vita, o quando la presenza dei genitori per l’intera giornata è essenziale per il benessere fisico e relazionale del minore, contribuendo così a una migliore risposta ai trattamenti terapeutici.

Per mantenere il diritto all’indennità di accompagnamento, il beneficiario, eventualmente attraverso il supporto di un amministratore di sostegno o di un rappresentante legale, dovrà inviare una dichiarazione telematica all’Inps al termine del periodo di ricovero. Questo può essere fatto accedendo al sito www.inps.it utilizzando l’identità digitale personale o una delega (come SPID di almeno Livello 2, CIE o CNS), e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.

La dichiarazione deve includere le date di inizio e fine del ricovero, nonché un allegato dell’attestazione fornita dalla struttura sanitaria in merito alla natura non esaustiva dell’assistenza fornita. Non è richiesto l’invio di ulteriori certificati, cartelle cliniche o qualsiasi altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.

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