Sab. Lug 27th, 2024
alcune monete che riproducono criptovalute sul palmo della mano

Il Fisco ha chiarito la tassazione delle cripto-attività introdotta dalla Legge n. 197/2022, con un’aliquota del 26%, coprendo la normativa europea e definendo i redditi legati alla detenzione, rimborso e trasferimento di valori tramite tecnologia distribuita (Dlt)

Redazione (fonte Agenzia delle Entrate)

Nuova disciplina delle cripto-attività: sono rappresentazioni digitali di valore o diritti diversi dagli strumenti finanziari. Per le persone fisiche, le plusvalenze da cripto-attività sono tassate al 26%, tranne se derivano da attività d’impresa, arti o professioni o da lavoro dipendente.

Anche enti non commerciali, società semplici, equiparate e soggetti non residenti senza stabile organizzazione sono tassati se il reddito è considerato prodotto in Italia.

La territorialità implica che i redditi da cripto-attività sono prodotti in Italia se l’attività è svolta nel territorio italiano o se i beni si trovano qui. Questo si applica anche ai redditi dei soggetti non residenti con cripto-attività detenute in Italia presso intermediari o prestatori di servizi.

Inoltre, se le cripto-attività sono detenute direttamente tramite supporti di archiviazione in Italia, il reddito è tassato qui, presumendo che il detentore del supporto sia residente in Italia.

Gli investitori possono rideterminare il costo o il valore di acquisto delle cripto-attività al 1° gennaio 2023, soggetto a un’imposta sostitutiva del 14%, pagabile entro il 15 novembre 2023.

La circolare chiarisce le regole per la regolarizzazione dei contribuenti che non hanno dichiarato redditi derivanti da cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021 o hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *